ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DI PARCHI, AREE VERDE PUBBLICO E CIMITERI PER CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ULTERIORE PROROGA
IL SINDACO
PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con ordinanza del 30/01/2020,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 79
del 25.03.2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020, il quale dispone
testualmente che “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti
al pubblico”;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi principali del citato DPCM è incluso quello di evitare
il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile
contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità
RITENUTO necessario di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza
contingibile e urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione
di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini e per tali ragioni, di
disporre la chiusura dei parchi, aree verde pubblico e cimiteri fino alla vigenza delle misure
rafforzate per il contenimento dell’epidemia;
VISTI:
l’art. 32 della legge 833 del 23.12.1978;
l’art. 50 comma 5 del D. Leg. 267/200, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di
provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13.04.2020 avente ad
oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”;
il DPCM 1 marzo 2020;
il DPCM 4 marzo 2020;
il DPCM 16 marzo 2020;
ORDINA
per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa e fino alla vigenza delle misure
rafforzate per il contenimento dell’epidemia le seguenti misure finalizzate al contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:
- divieto di accesso al pubblico, con chiusura ove possibile, di tutti i parchi ed aree verde
pubblico;
- chiusura dei tre cimiteri comunali – San Zenone degli Ezzelini, Ca’Rainati, Liedolo –
garantendo comunque l’erogazione dei servizi di trasporto salme, ricevimento, inumazione,
tumulazione e ammettendo la presenza per l’estremo saluto agli stretti famigliari.
AVVISA
- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione
all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione;
- il Corpo di Polizia Locale del Comune di San Zenone degli Ezzelini, le Forze dell’Ordine e
chiunque preposto all’attività di controllo, sono incaricati della sorveglianza e applicazione
della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia di Treviso;
- avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro
120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971 n.1199.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del provvedimento all’Albo
Pretorio del Comune.
Il Sindaco
Dott. Fabio Marin
Allegati
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