ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETO N. 46 DEL 04/05/2020 VALEVOLE FINO AL 17/05/2020
➡️Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, n. 46 del 4 maggio, che sostituisce integralmente la n. 44 del 3 maggio.
➡️Le disposizioni sono efficaci dal 4 al 17 maggio.
✅ Spostamenti nel territorio regionale
Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale; gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi.
Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es. alimentari, ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento).
✅ Distanziamento
Il distanziamento non si applica tra persone conviventi.
✅ Misure di prevenzione generali nell'intero territorio regionale
Obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante, nei casi di uscita dalla proprietà privata, con l’eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.
✅ Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria; a tale scopo è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale.
L’attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi.
E’ consentita l’attività motoria collegata all’accompagnamento di animali all’aperto.
✅ Attività agonistica in impianti sportivi
È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine.
✅ Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.
Lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi.
✅ Uso di veicoli privati con passeggeri
L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; obbligatorio l’uso di mascherina o altra protezione nei veicoli privati con passeggeri non conviventi.
✅ Navigazione
È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo.
✅ Parchi, giardini e ville pubbliche
Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.
✅ Chiusure festive di esercizi commerciali
E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;
✅ Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.
✅ Commercio con consegna a domicilio
È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;
✅ Vendita di cibo a domicilio
E’ ammessa, anche da parte di agriturismi, la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;
✅ Vendita di cibo da asporto
È consentita la vendita di cibo da asporto, garantendo tutte le misure di sicurezza; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l’attività può essere svolta anche da agriturismi.
✅ Accesso ai locali di attività economiche
E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
✅ Misure precauzionali negli ambienti di lavoro
Negli ambienti di lavoro si applicano gli specifici protocolli sottoscritti a livello nazionale
✅ Distributori automatici
La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel.
✅ Mercati e commercio senza posto fisso
I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:
a) nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
b) varchi di accesso separati da quelli di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
✅ Vendita in forma ambulante
La vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti;
✅ Mensa per lavoratori
E’ consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all’interno o all’esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune;
✅ Ospitalità
È ammessa l’ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza;
✅ Cimiteri e riti funebri
E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
✅ Biblioteche
E’ consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;
✅ Aree verdi e naturali
E’ ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge.
✅ Orti, terreni agricoli e boschi
È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;
✅ Opere di protezione civile
Sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;
✅ Attività di addestramento animali
E’ consentita l’attività di allevamento e addestramento di animali anche presso i centri di addestramento, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza tra persone di un metro. Sono consentite le attività di agility dog per riabilitazione.
Allegati
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