NOVITA' RIGUARDANTI IL COMODATO D'USO GRATUITO AI FINI DELLE IMPOSTE IMU E TASI ANNO 2016
Pubblicata il 16/02/2016
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) sono cambiate le regole per gli immobili concessi in “uso gratuito” ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che li utilizzano come abitazione principale.
L’agevolazione non è più concessa sulla base di una scelta discrezionale del Comune, ma direttamente dalla legge e presuppone la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:
Per far sì che il comodante possa godere per tutto l’anno 2016 dell’agevolazione prevista dal comma 10 della Legge di Stabilità 2016 è necessario che il contratto sia stipulato (ed abbia decorrenza) dal 01.01.2016 e registrato entro il 01.03.2016. In caso di mancata registrazione nei termini suddetti, oltre all’imposta di registro dovuta e agli interessi, l’Agenzia delle Entrate applicherà anche una sanzione.
L’assenza dei requisiti prescritti dalla norma e la mancata presentazione della documentazione suindicata escludono il soggetto passivo dal diritto alla riduzione delle imposte IMU e TASI.
Pertanto, si invitano i contribuenti interessati a verificare la propria posizione presso l’Ufficio Tributi in modo da presentare tempestivamente la corretta richiesta di agevolazione.
L’Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori informazioni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30, il Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 17.30 oppure telefonando al n. 0423/969250 o inviando comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi2@comune.san-zenone.tv.it.
L’agevolazione non è più concessa sulla base di una scelta discrezionale del Comune, ma direttamente dalla legge e presuppone la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:
- il comodante (colui che concede il bene) deve risiedere nello stesso Comune del comodatario;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) e non classificata nella categoria catastale A1, A8, A9;
- il comodato deve risultare da un contratto registrato all’Agenzia delle Entrate (costo di € 200,00 oltre ad ulteriori spese per marche da bollo);
- il proprietario, che dà in comodato, deve presentare una dichiarazione IMU 2016 (entro il 30/06/2017) attestante il possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione;
- l’agevolazione decorre dalla data di registrazione dell’atto.
Per far sì che il comodante possa godere per tutto l’anno 2016 dell’agevolazione prevista dal comma 10 della Legge di Stabilità 2016 è necessario che il contratto sia stipulato (ed abbia decorrenza) dal 01.01.2016 e registrato entro il 01.03.2016. In caso di mancata registrazione nei termini suddetti, oltre all’imposta di registro dovuta e agli interessi, l’Agenzia delle Entrate applicherà anche una sanzione.
L’assenza dei requisiti prescritti dalla norma e la mancata presentazione della documentazione suindicata escludono il soggetto passivo dal diritto alla riduzione delle imposte IMU e TASI.
Pertanto, si invitano i contribuenti interessati a verificare la propria posizione presso l’Ufficio Tributi in modo da presentare tempestivamente la corretta richiesta di agevolazione.
L’Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori informazioni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30, il Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 17.30 oppure telefonando al n. 0423/969250 o inviando comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi2@comune.san-zenone.tv.it.
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